Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La presente legge reca norme per garantire il diritto di accesso alla pratica sportiva e il suo esercizio da parte dei minori, indipendentemente dalla loro condizione personale, economica e sociale, e dalla loro nazionalità.
      2. In conformità a quanto previsto dal Manifesto europeo sui giovani e lo sport, adottato dall'VIII Conferenza dei Ministri europei responsabili dello sport del 17 e 18 maggio 1995, di cui alla risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1/95, e dal Codice europeo di etica sportiva, adottato dalla VII Conferenza dei Ministri europei responsabili dello sport del 13-15 maggio 1992, di cui alla raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R (92) 14 adottata il 24 settembre 1992, lo sport in tutte le sue forme deve essere accessibile ai giovani senza discriminazione, offrire uguali possibilità alle ragazze e ai ragazzi nonché tenere conto delle diverse esigenze delle fasce di età e dei gruppi con bisogni specifici.
      3. La pratica dello sport deve essere considerata elemento imprescindibile dello sviluppo mentale e fisico del minore e della sua socialità. Essa deve essere organizzata in modo da insegnare il senso di responsabilità, il rapporto con le regole e il rispetto degli altri, compreso il rispetto del genere e della nazionalità, nonché da facilitare l'acquisizione del controllo di sé, l'autostima e la realizzazione personali.
      4. Nella pratica sportiva il benessere del minore deve essere considerato obiettivo prioritario e lo stesso minore deve essere guidato al fine di consentire l'impiego ottimale delle sue potenzialità, graduando in maniera equilibrata gli allenamenti e gli impegni competitivi.

 

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